Domanda di indennità di discontinuità per operatori dello spettacolo 2025

Il messaggio Inps 149 del 15 gennaio 2025 comunica che è reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

I requisiti per accedervi sono:

  •  essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno valido e risiedere in Italia da almeno un anno;
  • avere un reddito complessivo non superiore ai 30.000 euro (limite innalzato rispetto all’anno scorso) nell’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il reddito da lavoro deve derivare prevalentemente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente; (e non più 60)
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • Non possono accedere alla misura le lavoratrici e i lavoratori titolari di contratti a tempo indeterminato, salvo che si tratti di contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;

Dal 2025 sono abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno di riferimento, nel limite di 312 giornate annue complessive. Nel 2025 diventano computabili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione. L’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione media giornaliera del richiedente e calcolata su un massimo di un terzo delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente.

 

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