Ieri 16 febbraio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 22 gennaio 2022 in attuazione della disposizione di cui all‘art 66 comma 4 del DL 73/2021 ( DL SOSTEGNI BIS) con cui si riconosce ai lavoratori autonomi dello spettacolo la copertura assicurativa INAIL.
Le categorie sotto elencate saranno quindi coperte dall’assicurazione INAIL a partire dal 01 gennaio 2022; per tali lavoratori i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera saranno tenuti al versamento del premio in oggetto.
Coloro che si avvalgono di tali prestazioni dovranno presentare denuncia di iscrizione entro 30 giorni a partire dal 16 febbraio 2022 utilizzando l’apposito servizio online, indicando i compensi presunti nel 2022 e nel 2023.
La norma prevede quali soggetti assicurati:
1. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che effettuano le
esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di
tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione
annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo 1, comma 188.
I soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo sono:
1. Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al
versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti
prestano la loro opera.
2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato
dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di
insegnamento e formazione.
3. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all’articolo 2, comma
2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici
o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
4. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le
prestazioni.
5. Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i
soggetti assicuranti di cui ai commi da 1 a 4 del presente decreto sono considerati datori di lavoro
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Essi sono tenuti agli stessi adempimenti
prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.
Qui di seguito il documento completo:
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
1
VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo”, e in particolare l’articolo 2 e 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni
e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e, in particolare l’articolo 28, 29, 41, 116
e 117;
VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, recante
”Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” e, in particolare, l’articolo 49;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei Conti”;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n.
335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS”, e in
particolare l’articolo 2, comma 2-bis;
VISTO l’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni, rubricato” Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e
sanità;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in
particolare, gli articoli 1 e 2 e 3;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
2
VISTO l’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato, con
decorrenza 1° dicembre 2007, dall’articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTO l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato “Soppressione enti e organismi”, che
ha disposto la soppressione dell’Enpals dal 1° gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni
all’Inps;
VISTO l’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di
previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 con cui sono state approvate le tariffe dei premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni
“Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è
stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato
nominato il Consiglio di amministrazione dell’INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato
nominato il Vice presidente dell’INAIL;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
3
VISTA la deliberazione n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 23
novembre 2021 recante “estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Modalità di
attuazione dell’obbligo assicurativo Inail”, corredata della relazione del Direttore Generale f.f.
dell’INAIL, del 16 novembre 2021, con la quale viene illustrata la proposta di regolamentazione,
relativa alle modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo, che per espressa previsione
normativa decorre dal 1° gennaio 2022;
VISTA la nota prot. n. 95904 del 22 dicembre 2021 con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha espresso il preventivo assenso condizionato all’integrazione della relazione alla
deliberazione n. 323 adottata da Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 23 novembre
2021 e all’inserimento nel presento decreto della clausola di invarianza finanziaria;
VISTA la nota prot. n. 36711-P del 29 dicembre 2021 con la quale il Ministero della Cultura ha
comunicato che, per quanto di sua competenza, nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento;
VISTA la nota prot. n. 6569 del 28 dicembre 2021 con la quale il Direttore generale facente
funzione dell’INAIL ha integrato la relazione alla deliberazione n. 323 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’INAIL in data 23 novembre 2021
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo ai sensi dell’articolo 66, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
4
Articolo 2
(Soggetti assicurati)
1. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che effettuano le
esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di
tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione
annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo 1, comma 188.
Articolo 3
(Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo)
1. Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al
versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti
prestano la loro opera.
2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato
dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di
insegnamento e formazione.
3. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all’articolo 2, comma
2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici
o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
4. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le
prestazioni.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
5
5. Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i
soggetti assicuranti di cui ai commi da 1 a 4 del presente decreto sono considerati datori di lavoro
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Essi sono tenuti agli stessi adempimenti
prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.
Articolo 4
(Premi assicurativi)
1. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori
autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste
dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al
tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore.
Articolo 5
(Inquadramento nella gestione tariffaria)
1. Il soggetto assicurante, committente o impresa, è inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri dell’articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo 6
(Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle
prestazioni indennitarie)
1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come
retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti
nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
2. Ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto del limite minimo di retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
6
Articolo 7
(Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione in sede di prima liquidazione)
1. In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari
di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori
autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi
che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
2. In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti titolari di posizioni
assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello
spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato
derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la
denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi c he presumono di corrispondere nel
2022 e nel 2023.
3. I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello
spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle
quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi
assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione
delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai
lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e
assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.
Articolo 8
(Scambio dati Inps Inail)
1. Per le finalità di verifica e controllo nell’ambito dell’adempimento delle funzioni di propria
competenza attribuite dall’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative all’estensione
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Cultura
7
pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, l’Inail è autorizzato a trattare i dati personali
anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al predetto Fondo nonché dei soggetti, ovvero imprese,
committenti e lavoratori autonomi, tenuti all’obbligo contributivo al Fondo stesso.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza
dei dati personali, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3.L’Inail e l’Inps regolano modalità, contenuti e termini dell’accesso alle informazioni presenti nel
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con apposita convenzione o con apposito atto
aggiuntivo ad una delle convenzioni in atto.
Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste del presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it
nella sezione Pubblicità legale.
Roma, data di apposizione dell’ultima firma digitale
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell’economia e delle finanze
f.to Andrea Orlando f.to Daniele Franco
Il Ministro della cultura
f.to Dario Franceschini
TESTO MINISTERO DEL LAVORO
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